Sez. 1, Sentenza n. 856 del 22/04/1970 Ud. (dep. 20/10/1970) Rv. 115530 - 01
FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - DI ESECUZIONE -SPECIFICAZIONE DELLA LEGGE - LEGITTIMITA.*
FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - DI ESECUZIONE -SPECIFICAZIONE DELLA LEGGE - LEGITTIMITA.*
I regolamenti di esecuzione non possono modificare il diritto vigente, quale risulta dalla legge cui essi ineriscono o da qualsiasi altra. Essi, tuttavia, possono integrarlo mediante norme di dettaglio e di complemento che siano sempre 'intra legem' e percio 'secundum legem' e valgano ad assicurare, con ulteriori specificazioni, l'esatta ed uniforme applicazione della legge medesima, eliminando incertezze e perplessita cui questa possa dar luogo. (V 107434, anno 1968, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Legge 31/01/1926 num. 100 art. 1, Preleggi art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)