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Sez. L, Sentenza n. 8959 del 25/07/1992 (Rv. 478332 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Impresa familiare - In genere (costituzione, natura, oggetto) | Disciplina per l'esclusione del socio dalla società semplice ex art. 2287 cod. civ. - Applicabilità - Inammissibilità - Esclusione ingiustificata di un familiare - Diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno oltre che alla liquidazione della quota spettante - Sussistenza.
Stato
decisa il 1992-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478332-01

Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Impresa familiare - In genere (costituzione, natura, oggetto)

La disciplina dettata per l'esclusione del socio dalla società semplice dall'art. 2287 cod. civ. trova applicazione per l'impresa collettiva appartenente per quote (uguali o diverse) a più persone ma non per l'impresa familiare di cui all'art. 230 bis cod. civ., che appartiene sempre al suo titolare, mentre i familiari partecipanti hanno diritto solo ad una quota degli utili. In tale ipotesi, l'esclusione può quindi avvenire solo nei confronti dei predetti familiari con il diritto, oltre che alla liquidazione della quota spettante, al risarcimento del danno per il caso in cui l'esclusione sia ingiustificata, non potendo il titolare della impresa essere privato dell'esercizio della propria attività economica ed essere espropriato dei beni aziendali e dei capitali, che restano di sua esclusiva proprietà anche dopo la trasformazione dell'originaria impresa individuale in impresa familiare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 2287

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)