Sez. L, Sentenza n. 10412 del 04/10/1995 (Rv. 494172 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | Potere di gestione ordinaria - Spettanza esclusiva al titolare dell'impresa - Violazione degli obblighi ex art. 230 bis cod. civ. - Conseguenze.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Il potere di gestione ordinaria dell'impresa familiare spetta ex art. 230 bis esclusivamente al titolare della stessa e l'eventuale esercizio di tale potere in violazione degli obblighi scaturenti dalla norma suddetta comporta non l'invalidità degli atti posti in essere ma unicamente l'obbligo di risarcire i danni provocati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)