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Sez. L, Sentenza n. 10412 del 04/10/1995 (Rv. 494172 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | Potere di gestione ordinaria - Spettanza esclusiva al titolare dell'impresa - Violazione degli obblighi ex art. 230 bis cod. civ. - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494172-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il potere di gestione ordinaria dell'impresa familiare spetta ex art. 230 bis esclusivamente al titolare della stessa e l'eventuale esercizio di tale potere in violazione degli obblighi scaturenti dalla norma suddetta comporta non l'invalidità degli atti posti in essere ma unicamente l'obbligo di risarcire i danni provocati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)