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Sez. 1 - , Sentenza n. 2036 del 11/12/2019 Cc. (dep. 21/01/2020) Rv. 278198 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 - Sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 - Effetti sulla pena inflitta con sentenza irrevocabile - Necessaria riduzione della pena da parte del giudice dell’esecuzione - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2019-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278198-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di sostanze stupefacenti, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di anni otto anziché di anni sei, intervenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, il giudice dell'esecuzione, nel caso di condanna anteriormente divenuta irrevocabile, deve rinnovare la valutazione sanzionatoria, con necessaria riduzione della pena, secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., potendosi escludere la patologica alterazione della commisurazione finale della pena, determinata in base alla forbice edittale oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, unicamente quando la pena irrogata sia stata determinata nel massimo edittale o in misura prossima al massimo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Costituzione art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)