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Sez. 1 - , Sentenza n. 3280 del 12/11/2019 Cc. (dep. 27/01/2020) Rv. 277857 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | STUPEFACENTI – IN GENERE – Reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 – Sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 – Effetti – Rideterminazione della pena – Competenza del giudice dell’esecuzione – Limiti – Rivalutazione del fatto "ex novo" – Esclusione – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277857-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui fissava il minimo edittale in anni otto di reclusione, anziché in anni sei, intervenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena inflitta con condanna anteriormente divenuta irrevocabile, è tenuto a rinnovare la sola valutazione sanzionatoria alla stregua dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., con necessaria riduzione della pena, senza possibilità di valutare il fatto diversamente rispetto al giudice della cognizione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale il giudice dell'esecuzione, pur riducendo la pena inflitta, aveva rivalutato in termini di maggiore gravità il fatto di reato, calcolando la pena base, precedentemente determinata nel minimo edittale di anni otto di reclusione, in anni sette e mesi tre).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)