Sez. 1, Sentenza n. 4356 del 10/04/1993 (Rv. 481802 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Espropriato - Maggiore somma a titolo di indennità - Attribuzione - Interessi legali - Corresponsione - Ammissibilità - Decorrenza - Maggior danno - Risarcimento - Ammissibilità - Domanda relativa - Corte di Appello - Competenza - Sussistenza.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima
Nel caso in cui, a seguito dell'opposizione alla stima, venga attribuita all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità di espropriazione, l'espropriante è tenuto a corrispondere su tale somma gli interessi legali, dal giorno dell'espropriazione fino alla data del suo deposito, nonché, a norma dell'art. 1224, ultimo comma, cod. civ., a risarcire il maggior danno derivato dal ritardo nella corresponsione dell'indennità, di cui l'espropriato abbia dato la prova, senza che la relativa domanda esorbiti dalla competenza della Corte di Appello a termini dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)