Sez. 1, Sentenza n. 1873 del 09/03/1996 (Rv. 496217 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Indennità espropriativa - Riconoscimento di una maggior somma - Interessi legali sulla maggior somma e risarcimento dell'ulteriore danno per "mora debendi" - Ammissibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Con riguardo ad espropriazione disposta a norma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e per il caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuta all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere su detta maggiore somma gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno della espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima e, inoltre, a partire dalla data di inizio del giudizio di opposizione e fino a quella della decisione, può essere condannato al risarcimento dell'ulteriore danno per "mora debendi", ai sensi e nel concorso dei requisiti di cui all'art. 1224 secondo comma cod.civ., atteso che, mentre prima dell'opposizione non ha alcuna facoltà di interferire sulle determinazioni amministrative, con l'instaurarsi dell'opposizione stessa diventa parte convenuta in un ordinario processo contenzioso, con propria autonomia decisionale, anche rispetto all'eventuale adesione alle pretese attrici o alla formulazione di proposte transattive.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)