Sez. 3, Sentenza n. 2231 del 03/07/1968 (Rv. 334474 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA- IMMOBILE LOCATO E SUE PERTINENZE - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE- SUSSISTENZA - LIMITI - LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA- IMMOBILE LOCATO E SUE PERTINENZE - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE- SUSSISTENZA - LIMITI - LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE.*
La locazione determina il passaggio al conduttore, che ne e costituito detentore, della custodia dell'immobile locato e delle sue pertinenze pertanto una responsabilita ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. e ipotizzabile a carico del conduttore e non gia del locatore. Tuttavia, nell'ipotesi di danni da infiltrazioni di acque luride, in un edificio in condominio, la responsabilita del conduttore va in concreto dimostrata, perche i canali di scarico, destinati all'uso e godimento comune, non sono nella disponibilita del conduttore stesso quanto meno fino al punto di diramazione degli impianti. (Conf. Prima parte, 2139-66, massima n. 324167).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)