Sez. 3, Sentenza n. 1641 del 31/05/1971 (Rv. 352076 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - CONDIZIONI - LOCAZIONE DI IMMOBILE - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - CONDIZIONI - LOCAZIONE DI IMMOBILE - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE.*
La responsabilita per danni da cose in custodia postula una relazione materiale tra il soggetto responsabile e la cosa, che comporta, per chi ha il potere fisico sulla stessa, l'Onere di impedire che da essa, per sua conformazione o per particolari contingenze, possa derivare pregiudizio a terzi. Essa e, pertanto, ipotizzabile a carico del conduttore e non del locatore, poiche la locazione determina il passaggio al conduttore, che ne e costituito detentore, della custodia dell'immobile locato e delle pertinenze. (V 2231'68, mass n 334474' 2026'68, mass n 334076).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)