Sez. 2, Sentenza n. 4918 del 11/08/1980 (Rv. 408764 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PRESUPPOSTO - POTESTAS IUDICANDI DELL'ORGANO GIUDIZIARIO EMITTENTE IL PROVVEDIMENTO - DECLINATORIA DELLA COMPETENZA PRONUNCIATA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PRESUPPOSTO - POTESTAS IUDICANDI DELL'ORGANO GIUDIZIARIO EMITTENTE IL PROVVEDIMENTO - DECLINATORIA DELLA COMPETENZA PRONUNCIATA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA.*
Agli effetti dell'ammissibilita dell'istanza di regolamento di Competenza, presupposto necessario e che l'organo giudiziario che ha emesso il provvedimento sia investito del potere di pronunciare sentenze. Pertanto, poiche il giudice istruttore, nell'ordinario rito civile, non ha potestas iudicandi, e il suo provvedimento declinatoria della Competenza non puo acquistare essenza e vis iuridica propria della sentenza, e inammissibile il regolamento di Competenza contro lo stesso proposto. (V 2299/77, mass n 386006; (V 2122/77, mass n 385849; (V 701/77, mass n 384275).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)