Sez. 3, Sentenza n. 2122 del 21/05/1977 (Rv. 385849 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO EMANATO DA ORGANO GIUDIZIARIO PRIVO DEL POTERE DI PRONUNCIARE SENTENZE - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO EMANATO DA ORGANO GIUDIZIARIO PRIVO DEL POTERE DI PRONUNCIARE SENTENZE - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
Agli effetti dell'ammissibilita dell'istanza di regolamento di Competenza, presupposto necessario e che l'organo giudiziario, che ha emesso il provvedimento impugnato, sia investito del potere di pronunciare sentenze; se il medesimo, invece, e istituzionalmente carente di tale potere, il provvedimento emanato, qualunque sia il suo intrinseco contenuto, non puo acquistare la vis juridica propria della sentenza e, in tal caso, l'istanza e inammissibile. (nella specie si e trattato di un provvedimento emesso dal Presidente di un tribunale, di rigetto di una richiesta di un provvedimento cautelare. La suprema Corte ha dichiarato per tale provvedimento l'inammissibilita dell'istanza di regolamento di Competenza). (Conf 701/77, mass n 384275; (Conf 3941/76, mass n 382607).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)