diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3353 del 18/10/1968 (Rv. 336373 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - GIURAMENTO DECISIVO - VALORE DI PROVA LEGALE -MANCATA COMPARIZIONE DELLA PARTE- GIUSTIFICAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336373-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - GIURAMENTO DECISIVO - VALORE DI PROVA LEGALE -MANCATA COMPARIZIONE DELLA PARTE- GIUSTIFICAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Ammesso il giuramento decisorio su fatti specifici ed idonei a risolvere la lite, il giudice del merito, a ragione della natura di prova legale attribuita dalla legge a tale mezzo di prova, non deve compiere altra indagine se non quella sull'an iuratum sit. Costituisce mero apprezzamento di fatto, incensurabile in Sede di legittimita se adeguatamente motivato, la decisione del giudice di merito se l'impedimento allegato dalla parte, cui e stato deferito il giuramento, ne valga a giustificare la mancata comparizione all'udienza fissata per la prestazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)