Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28312 del 07/11/2018 (Rv. 651734 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori agricoli stagionali - Mancata indicazione del nominativo dei lavoratori nella cartella di pagamento - Irrilevanza nel rapporto contributivo tra datore di lavoro e INPS.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In materia di riscossione coattiva di contributi previdenziali, la questione dell'imputazione soggettiva dei contributi ai singoli lavoratori (nella specie lavoratori agricoli stagionali) non rileva nel rapporto contributivo fra l'INPS ed il datore di lavoro, il quale - una volta individuato il numero dei lavoratori impiegati e la base imponibile dell'obbligazione contributiva per i periodi di utilizzazione - non ha titolo né interesse a lamentare la mancata identificazione nominativa dei beneficiari di contributi che è comunque obbligato a versare nella misura discendente dalla legge.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)