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Sez. L - , Ordinanza n. 19098 del 01/08/2017 (Rv. 645268 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Fornitura di manodopera - Interposizione illecita - Mancata indicazione del nominativo dei lavoratori inviati alle imprese utilizzatrici - Irrilevanza nel rapporto contributivo tra datore di lavoro reale e INPS - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645268-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

L’interposizione illecita di manodopera in un contratto di appalto determina l’instaurazione del rapporto contributivo tra l'ente previdenziale e l'utilizzatore, restando irrilevante la mancanza di una specifica indicazione, da parte di quest’ultimo, del nominativo dei lavoratori dell'impresa fornitrice, posto che l’individuazione dell’importo dovuto si ricava dal numero dei lavoratori impiegati nell'appalto e dai minimali contributivi fissati dal c.c.n.l. e configurandosi l’imputazione soggettiva dei contributi da parte dell’INPS come adempimento successivo al sorgere dell'obbligazione e al pagamento dell'importo dovuto da parte del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 28, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)