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Sez. L - , Sentenza n. 3095 del 08/02/2018 (Rv. 647395 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITÀ - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - ASSEMBLEA | Pubblico impiego privatizzato - Diritti e prerogative sindacali - Principi del settore privato - Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 - Inapplicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647395-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITÀ - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - ASSEMBLEA

In tema di pubblico impiego privatizzato, le disposizioni degli artt. 42 e 43 del d.lgs. n. 165 del 2001, che disciplinano l’esercizio dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro, si pongono in rapporto di specialità rispetto alle corrispondenti norme dettate dalla legge e dai contratti collettivi per il settore privato, sia in quanto valorizzano un concetto di rappresentatività che tiene conto del dato associativo e della forza elettorale delle singole associazioni, sia in quanto prevedono che alla competizione per l’elezione dell’organismo di rappresentanza unitaria del personale (r.s.u.), basata sul criterio proporzionale puro, siano ammesse anche le organizzazioni sindacali che non abbiano i requisiti per partecipare alla contrattazione collettiva, purché siano dotate di un proprio statuto e abbiano aderito agli accordi e ai contratti collettivi che disciplinano l’elezione e il funzionamento dell’organismo; ne consegue l'inapplicabilità a tali rapporti dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 42, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 43, Contr. Coll. 07/08/1998, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/11/1997 num. 396, Contr. Coll. 20/12/1993

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)