diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8615 del 11/04/2014 (Rv. 630117 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 9 della legge n. 289 del 2002 - Interpretazione costituzionalmente orientata - Proroga del termine di pagamento delle rate di condono - Operatività - Condizioni - Contribuenti adempienti la prima rata anteriormente al d.l. n. 269 del 2003 - Inclusione - Destinatari della proroga - Individuazione - Avvenuta effettuazione di versamenti "utili" - Nozione.
Stato
decisa il 2014-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630117-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, ed alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata che non svantaggi il contribuente più diligente, deve ritenersi che la proroga dei termini di pagamento delle due rate di cui all'art. 9, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, operi anche per coloro che abbiano effettuato il versamento iniziale anteriormente all'entrata in vigore del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dovendosi intendere l'art. 1, comma 2, lett. e), del d.m. 8 aprile 2004, secondo cui la proroga è limitata ai soli contribuenti che, a quella data, non abbiano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al citato art. 9 (tra gli altri) nel senso che i versamenti "utili" sono solo quelli immediatamente estintivi degli obblighi, ossia quelli effettuati in un'unica soluzione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2003 num. 350 art. 2 com. 60 CORTE COST., Legge 27/02/2004 num. 47 art. 1 com. 1, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 34, Decreto Legge 24/12/2003 num. 355 art. 23 decies, DM Finanze 08/04/2004

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)