Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26709 del 28/11/2013 (Rv. 629373 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 - Proroga dal 30 novembre 2004 al 27 dicembre 2004 del termine di pagamento della terza rata del condono - Operatività - Contribuenti adempienti le precedenti rate in epoca anteriore al d.l. n. 143 del 2003 - Inclusione - Fondamento - Destinatari della proroga dei termini - Contribuenti che all'entrata in vigore del d.l. n. 143 cit. non avevano effettuato versamenti "utili" per la definzione degli adempimenti ed obblighi tributari - Nozione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 9 bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la proroga dal 30 novembre 2004 al 27 dicembre 2004 del termine di pagamento della terza rata ivi prevista opera anche per coloro che avevano pagato le precedenti in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del d.l. 24 giugno 2003, n. 143, conv. nella legge 1 agosto 2003, n. 212, dovendosi ritenere che l'indicazione contenuta nell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 143 cit. e nell'art. 1, comma 2, lett. g) del d.m. 8 aprile 2004 - che limita la platea dei destinatari della proroga dei termini a quei contribuenti che alla data di entrata in vigore del d.l. n. 143 non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all'art. 9 bis (tra gli altri) della legge n. 289 del 2002 - va inteso nel senso che i versamenti "utili" sono quelli effettuati in unica soluzione e, quindi, immediatamente estintivi dei suddetti obblighi.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/06/2003 num. 143 art. 1 CORTE COST., DM Finanze 08/04/2004 art. 1 com. 2 lett. G, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/2003 num. 212 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)