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Sez. 1, Sentenza n. 576 del 29/01/1982 (Rv. 418317 - 01)

TRENTINO - ALTO ADIGE - PROVINCE - MATERIE DI COMPETENZA PROVINCIALE - POLIZIA LOCALE - RURALE - POLIZIA FORESTALE - ART. 2 DELLA LEGGE PROVINCIALE DI BOLZANO N. 7 DEL 1973 - CONTRASTO CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418317-01

TRENTINO - ALTO ADIGE - PROVINCE - MATERIE DI COMPETENZA PROVINCIALE - POLIZIA LOCALE - RURALE - POLIZIA FORESTALE - ART. 2 DELLA LEGGE PROVINCIALE DI BOLZANO N. 7 DEL 1973 - CONTRASTO CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*

L'art. 2 della legge provinciale di Bolzano 19 gennaio 1973 n. 7, nella parte in cui punisce l'infrazione ivi prevista alle norme di polizia forestale con una sanzione amministrativa diversa rispetto a quella comminata dall'art. 2 della legge statale 9 ottobre 1967 n. 950, configura un'espressione della potestà legislativa provinciale che non esorbita dai limiti in proposito fissati dagli artt. 4 ed 8 dello statuto speciale per il Trentino-alto Adige (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), e che manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, tenuto conto che la diversità di trattamento, rispetto ad analoghe infrazioni commesse nel restante territorio nazionale, trova obiettiva giustificazione nelle peculiari esigenze di tutela del patrimonio forestale nella suddetta provincia.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 09/10/1967 num. 950 art. 2, DPR 31/08/1972 num. 670 art. 4 CORTE COST., DPR 31/08/1972 num. 670 art. 8 CORTE COST., Legge Reg. Bolzano 19/01/1973 num. 7 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)