Sez. 1, Sentenza n. 11123 del 23/12/1994 (Rv. 489392 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DISPOSIZIONI TRANSITORIE | L.R. Sardegna n. 59 del 1979 - Riconoscimento alla regione del potere di comminare sanzioni amministrative in materia di pesca - Abrogazione ex art. 42 legge n. 689 del 1981 - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In tema di sanzioni amministrative, il principio secondo cui l'abrogazione delle disposizioni contrarie alle legge n. 689 del 1981, prevista dall'art. 42 della legge stessa, colpisce anche le norme regionali anteriori, che dispongano diversamente circa i limiti ed i criteri di determinazione della sanzione, non si estende anche alle Regioni a statuto speciale, in relazione alla potestà legislativa primaria sulle materie assegnate dallo Statuto alla sua competenza esclusiva, in ordine alle quali la Regione può sia modificare le leggi che lo Stato abbia emanato sulla stessa materia, sia disciplinare "ex novo" la materia stessa, pur se con i limiti derivanti dalla Costituzione, dagli obblighi internazionali assunti dallo Stato e dai principi generali dell'ordinamento giuridico statale. Ne consegue che lo Statuto della Regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, mentre per alcune materie prevede una competenza normativa meramente complementare ed una generale competenza integrativa, rispetto alla legislazione statale, per altre - nella specie, la L.R. Sardegna 5 luglio 1979 n. 59, in materia di pesca - riconosce alla regione una competenza legislativa primaria ed esclusiva, implicante il conseguente potere di comminare sanzioni amministrative, determinandone, anche diversamente dalla legge statale, i limiti minimo e massimo.
Riferimenti normativi: Legge Cost. 26/02/1948 num. 3 CORTE COST., Legge Reg. Sardegna 05/07/1979 num. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)