Sez. 1, Sentenza n. 22741 del 08/05/2002 Cc. (dep. 12/06/2002) Rv. 222031 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Attività diretta a favorire l'ingresso di clandestini nel territorio dello Stato di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 - Predisposizione e presentazione di documentazione fittizia per il rilascio del visto di ingresso - Configurabilità del reato - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
Integra il reato di cui all'art. 12, comma 1, D.L.G. 25 luglio 1998 n. 286 non solo l'attività diretta a favorire gli ingressi clandestini di stranieri nel territorio dello Stato, ma ogni tentativo di elusione delle disposizioni del suddetto T.U. e, dunque, anche i casi in cui il visto di ingresso sia richiesto ed eventualmente ottenuto fraudolentemente e mediante simulazione dei necessari presupposti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)