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Sez. 1 - , Ordinanza n. 13248 del 17/05/2021 (Rv. 661369 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Disciplina sopravvenuta ex d.l. n. 130 del 2020 - Giudizi pendenti in cassazione - Inapplicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661369-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

La nuova disciplina della protezione umanitaria, introdotta con il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020, entrata in vigore il 22 ottobre 2020, non trova applicazione nei giudizi di cassazione pendenti alla suddetta data, stante il tenore letterale della norma transitoria prevista dall'art. 15 del decreto-legge citato, che prevede l'immediata sua applicazione ai procedimenti pendenti avanti alle commissioni territoriali, al questore ed alle sezioni specializzate, rendendo evidente che scopo della norma è quello di prevenire "la duplicazione di procedimenti amministrativi e di eventuali contenziosi", finalità che si attaglia ai procedimenti ed ai giudizi di merito.

Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 15, Legge 18/12/2020 num. 173, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)