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Sez. 1 - , Ordinanza n. 25459 del 29/08/2022 (Rv. 665532 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Disciplina sopravvenuta ex d.l. n. 130 del 2020 - Giudizi pendenti in appello - Inapplicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665532-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei

normativo applicabile. Ne consegue che, con specifico riferimento ai procedimenti pendenti in grado d'appello al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020 (non specificamente disciplinati dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 15 del citato d.l.), deve aversi riguardo al momento della presentazione della domanda del richiedente in sede amministrativa.

Decreto Legge 02/10/2020 num. 130 art. 15, Legge 18/12/2020 num. 173, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)