Sez. 2, Sentenza n. 33344 del 05/05/2023 Cc. (dep. 28/07/2023) Rv. 285020 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE | Riforma in senso sfavorevole del provvedimento impugnato sulla base dei medesimi elementi indiziari - Specifico onere motivazionale in ordine agli argomenti utilizzati dal provvedimento riformato - Sussistenza - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE
In tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale indiziario acquisito, di adottare una motivazione articolata, che tenga conto degli argomenti posti a fondamento della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della differente valutazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione, che deve essere specificamente dedotto, mediante indicazione del profilo di cui è stata omessa la valutazione.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)