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Sez. 5 - , Sentenza n. 28580 del 22/09/2020 Cc. (dep. 14/10/2020) Rv. 279593 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Misure cautelari - Appello del pubblico ministero - Riforma del provvedimento del giudice per le indagini preliminari - Motivazione rafforzata - Necessità - Esclusione - Ragioni - Indicazione.
Stato
decisa il 2020-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279593-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

In sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice. (In motivazione la Corte ha precisato che, nel procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)