Sez. 1, Sentenza n. 7281 del 20/04/1999 Ud. (dep. 08/06/1999) Rv. 213714 - 01
REATI MILITARI - IN GENERE | "Ius superveniens" costituito dalla legge n. 230 del 1998 - Reclusione per precedenti condotte di rifiuto del servizio militare non inferiore alla durata della leva - Integra esimente per l'attuale condotta ripetitiva delle precedenti - Esecuzione della pena avvenuta successivamente alla commissione dell'ultimo reato - Irrilevanza.
REATI MILITARI - IN GENERE
In tema di reati militari, la causa di non punibilità prevista dall'art. 14, comma quinto, della legge 8 luglio 1998 n. 230 per coloro che abbiano espiato, per precedenti condotte di rifiuto del servizio militare di leva, la pena della reclusione per un periodo non inferiore alla durata del servizio stesso, opera indipendentemente dalla circostanza che l'esecuzione della pena (nella specie intervenuta nella forma dell'affidamento in prova al servizio sociale) sia avvenuta prima o dopo la commissione dell'ultimo reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 148 n. 2, Cod. Pen. Mil. Pace art. 154 n. 1, Legge 08/07/1998 num. 230 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)