Sez. 1, Sentenza n. 14001 del 08/11/1999 Ud. (dep. 06/12/1999) Rv. 214827 - 01
REATI MILITARI - IN GENERE | Rifiuto del servizio militare - Causa di non punibilità prevista dall'art. 14, comma quinto, della legge n. 230 del 1998 - Automatica operatività - Sussistenza - Espiazione della pena non ancora interamente avvenuta al momento del successivo rifiuto - Irrilevanza.
REATI MILITARI - IN GENERE
L'esonero dall'obbligo del servizio militare di leva, e quindi l'irrilevanza penale di un ulteriore rifiuto di prestarlo, allorché per il primo di essi il militare abbia espiato la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio stesso, opera automaticamente, a nulla rilevando che, al momento del successivo rifiuto, l'esecuzione della pena inflitta per il primo non sia ancora interamente avvenuta.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 148 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 154 CORTE COST., Legge 08/08/1998 num. 230 art. 14 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)