Sez. 6, Sentenza n. 1830 del 11/12/1968 Ud. (dep. 27/01/1969) Rv. 110090 - 01
PROVA PENALE - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE: VALUTAZIONE - DEPOSIZIONE DE RELATO - EFFICACIA PROBATORIA.*
PROVA PENALE - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE: VALUTAZIONE - DEPOSIZIONE DE RELATO - EFFICACIA PROBATORIA.*
L'informazione dei fatti processuali, di cui deve essere dotato, ex art.348 cod.proc.pen. il testimone, per poter deporre nel giudizio penale, non e necessariamente legata alla diretta percezione sensoria di tali fatti da parte del teste, ben potendo questi esserne informato in dipendenza di ragguagli fornitigli da altre persone. Il giudice di merito puo liberamente valutare, nella sfera della propria discrezionalita, la cosiddetta deposizione 'de relatò, e puo ben porla, ove la ritenga credibile, a fondamento della decisione adottata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)