Sez. 1, Sentenza n. 250 del 27/10/1986 Ud. (dep. 15/01/1987) Rv. 174805 - 01
PROVA PENALE - TESTIMONI - IN GENERE - INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 348 COD. PEN. - CONTENUTO - EVENTUALE NOTITIA CRIMINIS - VALIDITÀ PROBATORIA - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - TESTIMONI - IN GENERE - INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 348 COD. PEN. - CONTENUTO - EVENTUALE NOTITIA CRIMINIS - VALIDITÀ PROBATORIA - CONDIZIONI.*
Le informazioni su fatti processuali su cui può deporre il testimone, ai sensi dell'art. 348 cod. proc. pen., non sono necessariamente dipendenti dalla diretta percezione di tali fatti da parte sua, potendo egli riferire anche fatti che gli sono stati narrati da altre persone. In quest'ultimo caso, la notitia criminis, prima di essere valorizzata probatoriamente, deve essere confortata da positive rispondenze di accertamenti ed indagini all'uopo espletate. (V mass n 170220; (V mass n 110090; (V mass n 108376).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)