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Sez. 3, Sentenza n. 1269 del 07/02/1991 (Rv. 470816 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Diritti ed obblighi delle parti - Sublocazione e cessione della locazione - Comunicazione (contenuto e forma) | Mancanza - Conseguenze sul piano processuale.
Stato
decisa il 1991-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470816-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Diritti ed obblighi delle parti - Sublocazione e cessione della locazione - Comunicazione (contenuto e forma)

La inopponibilità al locatore, cui non sia stata comunicata, della cessione, da parte del conduttore, dell'azienda e del contratto di locazione o della sublocazione, comporta sul piano processuale che per tutte le azioni attinenti alla prosecuzione, cessazione o risoluzione del rapporto locatizio, la legittimazione passiva permane in capo all'originario conduttore, senza che il terzo cessionario del contratto o subconduttore abbia titolo per pretendere una estensione necessaria del contraddittorio nei suoi confronti e per rivendicare, se non è intervenuto in quel giudizio, la posizione di legittimato passivo pretermesso, né possa, una volta dichiarato risolto o cessato il rapporto nei riguardi dell'originario conduttore, subentrare a quest'ultimo ancorché provveda alla suddetta comunicazione al locatore.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/1953 num. 19 art. 5, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)