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Sez. 3, Sentenza n. 3821 del 01/04/1995 (Rv. 491569 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE | Azienda - Conferimento in una società di capitali o di persone - Immobile adibito all'esercizio dell'azienda - Relativo contratto di locazione - Automatica cessione - Effetti nei confronti del locatore - Comunicazione - Necessità - Omessa comunicazione - Disdetta del locatore - Destinatario.
Stato
decisa il 1995-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491569-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE

Il conferimento di una azienda in una società di capitali (che è dotata di una propria soggettività giuridica) o di persone (che è comunque dotata di autonomia patrimoniale), costituendo cessione di azienda, determina anche la cessione del contratto di locazione dell'immobile che serve per l'esercizio dell'azienda (ceduta), ai sensi dell'art. 36 della legge 27 luglio 1978 n. 392, con effetti, nei confronti del locatore, solo dal momento della comunicazione, con la conseguenza che fino a quando tale comunicazione sia mancata, legittimato passivo a ricevere la disdetta del locatore rimane il conduttore originario che ha conferito l'azienda in società alla quale l'azienda è stata conferita.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)