Sez. L, Sentenza n. 827 del 25/01/1992 (Rv. 475443 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Conciliazione - Tentativo facoltativo - Commissioni provinciali - In genere | Conciliazione in sede giudiziale - Identificabilità nell'accordo transattivo tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali - Esclusione.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Conciliazione - Tentativo facoltativo - Commissioni provinciali - In genere
La conciliazione in sede sindacale (che, al pari delle conciliazioni raggiunte in sede giudiziale o davanti alle commissioni conciliative istituite presso l'ufficio del lavoro, concreta una transazione sottratta alla disciplina - in tema d'invalidità e relativa impugnativa - dettata dai primi tre commi dell'art. 2113 cod.civ., nel testo introdotto dall'art. 6 della legge n. 533 del 1973, precludendo al giudice l'accertamento della situazione preesistente e della violazione di disposizioni inderogabili di legge eventualmente attuata con l'atto transattivo) non è identificabile nell'accordo a contenuto transattivo intervenuto tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali, atteso che l'art. 411, ultimo comma, cod.proc.civ. (menzionante la conciliazione predetta) fa riferimento alla diversa ipotesi di accordi - intesi alla definizione di una contesa già in atto o di una contesa potenziale - che i singoli lavoratori contraggono personalmente (o a mezzo di mandatari "ad hoc" muniti di specifico potere) con l'assistenza del sindacato, e cioè ad atti negoziali in cui questo non è agente contrattuale ma garante esterno della parità di posizione delle parti e quindi della genuinità della formazione della volonta dei lavoratori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)