diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 13910 del 11/12/1999 (Rv. 532058 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - TENTATIVO FACOLTATIVO - IN GENERE | Conciliazione in sede sindacale - Forma scritta e sottoscrizione contestuale delle parti e del rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore - Necessità.
Stato
decisa il 1999-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532058-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - TENTATIVO FACOLTATIVO - IN GENERE

Una conciliazione sindacale, per essere qualificata tale ai fini degli artt. 411, comma terzo, cod.proc.civ. e 2113, comma quarto, cod.civ., deve risultare da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti nonché dal rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)