Sez. L, Sentenza n. 13910 del 11/12/1999 (Rv. 532058 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - TENTATIVO FACOLTATIVO - IN GENERE | Conciliazione in sede sindacale - Forma scritta e sottoscrizione contestuale delle parti e del rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore - Necessità .
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - TENTATIVO FACOLTATIVO - IN GENERE
Una conciliazione sindacale, per essere qualificata tale ai fini degli artt. 411, comma terzo, cod.proc.civ. e 2113, comma quarto, cod.civ., deve risultare da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti nonché dal rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)