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Sez. 2, Sentenza n. 1674 del 14/05/1969 (Rv. 340628 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - VALUTAZIONE DIFFORME - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340628-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - VALUTAZIONE DIFFORME - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Il giudice non e vincolato dal parere e dalle conclusioni cui e pervenuto il consulente tecnico, ma e tenuto soltanto a dare adeguata motivazione del proprio dissenso mediante l'indicazione di nozioni, dati ed elementi di cui si e avvalso per pervenire alla soluzione adottata. (Conf. N.1818-68, massima n.333743 n.1416-68, massima n.333052 n.1639-66, massima n.323244).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)