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Sez. 2, Sentenza n. 3576 del 29/10/1969 (Rv. 343775 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DAL PARERE DEI CONSULENTI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343775-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DAL PARERE DEI CONSULENTI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Il giudice puo dissentire dal parere dei consulenti tecnici, non essendo vincolato dalle loro conclusioni. Ma egli e tenuto a dare ragione del suo dissenso, controbattendo sul terreno della tecnica e della logica le argomentazioni dalle quali intende discostarsi. (Conf 1758-69, massima n 340802 1674-69, massima 340628).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)