Sez. 2, Sentenza n. 3576 del 29/10/1969 (Rv. 343775 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DAL PARERE DEI CONSULENTI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DAL PARERE DEI CONSULENTI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Il giudice puo dissentire dal parere dei consulenti tecnici, non essendo vincolato dalle loro conclusioni. Ma egli e tenuto a dare ragione del suo dissenso, controbattendo sul terreno della tecnica e della logica le argomentazioni dalle quali intende discostarsi. (Conf 1758-69, massima n 340802 1674-69, massima 340628).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)