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Sez. 1, Sentenza n. 3748 del 25/02/2004 (Rv. 570499 - 01)

CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI | Forme di caccia - Atto di opzione ex artt. 12 e 14, legge n. 157 del 1992 - Previsione di obblighi di forma -Esistenza - Interpretazione dell'atto - Criterio ermeneutico ex art. 1362, cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Rilevanza del comportamento tenuto successivamente - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570499-01

CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI

In materia di esercizio dell'attività venatoria, l'atto di opzione ex artt. 12 e 14, legge n. 157 del 1992 per una delle forme di caccia previste da dette norme non ha natura contrattuale e, conseguentemente, ad esso non è applicabile l'art. 1362, cod. civ., che concerne l'interpretazione dei contratti, e, trattandosi di atto soggetto ad obblighi di forma, ad esso è altresì inapplicabile il criterio ermeneutico, secondo il quale, nell'identificazione della volontà della parte può tenersi conto della condotta successiva alla formazione dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)