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Sez. 2, Sentenza n. 8080 del 04/06/2002 (Rv. 554863 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO | Contratti soggetti alla forma scritta "ad substantiam" - Consenso - Formazione esterna al documento - Esclusione - Inapplicabilità del criterio ermeneutico di cui al secondo comma dell'art. 1362 cod. civ.
Stato
decisa il 2002-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554863-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Nei contratti soggetti alla forma scritta "ad substantiam", il criterio ermeneutico della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla stipulazione del contratto stesso, non può evidenziare una formazione del consenso al di fuori dello scritto medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1362 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)