Sez. 3, Sentenza n. 11065 del 26/07/2002 (Rv. 556287 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Rimozione di veicolo in sosta vietata - Natura - Sanzione accessoria - Affidamento del servizio a terzi - Concessione di pubblico servizio - Configurabilità - Conseguenze in tema di spese per la rimozione del veicolo.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
La disciplina della rimozione dei veicoli in sosta vietata (la quale ultima costituisce sanzione accessoria alle sanzioni amministrative previste per la violazione dei comportamenti di cui al primo comma dell'art. 159 C.d.S.), comporta che la stessa venga disposta dagli organi di polizia cui spetta l'espletamento del relativo servizio, che gli enti proprietari della strada possono affidare a terzi stabilendone le modalità (con riferimento alla durata dell'affidamento, ai requisiti che il terzo affidatario deve possedere, le caratteristiche dei mezzi con i quali deve essere assolto il servizio, la determinazione delle tariffe secondo un disciplinare unico). Detto affidamento, realizza una ipotesi tipica di concessione di pubblico servizio, e la convenzione tra la p.a. ed il concessionario non può essere valutata alla stregua di un accordo di natura privatistica, nel quale le spese della rimozione del veicolo e di custodia del mezzo possano essere considerate il corrispettivo di un contratto misto di trasporto e di deposito nell'interesse della p.a., ricomprendendo, invece, la concessione del servizio anche il diritto del concessionario alla percezione, da parte dei soggetti destinatari della sanzione amministrativa, del corrispettivo, la cui entità è stata stabilita unilateralmente dalla p.a. concedente mediante approvazione delle relative tariffe.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 159, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 159
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)