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Sez. 3, Sentenza n. 7493 del 27/03/2007 (Rv. 596963 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Perfezionamento del contratto - Consegnza della cosa - Necessità - "Ficta traditio" attraverso la ritenzione della cosa da parte del soggetto già depositario - Suffcienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596963-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nel deposito, avente natura reale, la consegna della cosa è necessaria per il perfezionamento del contratto; tuttavia la consegna può realizzarsi con una "ficta traditio" attraverso la ritenzione della cosa da parte del depositario, per effetto del mancato ritiro da parte dell'avente diritto, con il conseguente sorgere per il depositario dell'obbligo di custodia e per il proprietario dell'obbligo di pagamento delle spese di custodia fino al ritiro dello stesso.(Nella specie, la S.C. ha affermato - in un caso di rimozione di un autoveicolo in divieto di sosta e trasporto al deposito in cui il ritiro non sia possibile, per non essere il veicolo in grado di marciare a seguito dei danni ad esso arrecati nelle operazioni di rimozione e di traino - che l'obbligo di pagamento delle spese di custodia decorre dalla riparazione o dall'integrale risarcimento dei danni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1782

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)