Sez. 2, Sentenza n. 7708 del 27/05/2002 (Rv. 554723 - 01)
STRADE - PRIVATE E PUBBLICHE | Natura pubblica di una strada o di un vicolo - Accertamento incidentale - Presunzione "iuris tantum" di demanialità - Prova contraria - Limiti - Mancata iscrizione nell'elenco formale delle strade comunali - Rilevanza - Esclusione - Valutazione del giudice del merito relativamente alla operatività della presunzione - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
STRADE - PRIVATE E PUBBLICHE
Per l'accertamento incidentale del carattere pubblico di una strada o, come nella specie, di un vicolo, ai fini dell'esonero dall'obbligo delle distanze legali nelle costruzioni, può essere invocata la presunzione "iuris tantum" di demanialità (stabilita dall'art. 22, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, rispetto alle piazze, agli spazi ed ai vicoli all'interno delle città o dei villaggi, adiacenti alle strade comunali o aperti sul suolo pubblico), presunzione che ammette la prova contraria circoscritta all'esistenza di consuetudini che escludano la demanialità per la sussistenza di convenzioni che ne attribuiscano la proprietà ad un soggetto diverso dal Comune o alla natura privata della proprietà dell'area stessa, essendo peraltro irrilevante la mancata inclusione nell'elenco delle strade comunali, stante il carattere dichiarativo di tale documento; il giudizio relativo all'esistenza in concreto dei requisiti per l'applicazione di detta presunzione costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di leggittimità se congruamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)