Sez. L, Sentenza n. 3852 del 25/11/1974 (Rv. 372390 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - FALLIMENTO DEL DEBITORE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA - FALLIMENTO DEL DEBITORE SUCCESSIVO ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NEGATIVA O AFFERMATIVA DEL CREDITO - APPELLABILITA DELLA SENTENZA - FORME.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - FALLIMENTO DEL DEBITORE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA - FALLIMENTO DEL DEBITORE SUCCESSIVO ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NEGATIVA O AFFERMATIVA DEL CREDITO - APPELLABILITA DELLA SENTENZA - FORME.*
Se la dichiarazione di fallimento del debitore in bonis si verifica durante il giudizio di primo grado, il giudizio non puo essere piu proseguito, in quanto la vis actractiva della procedura concorsuale il credito deve essere fatto valere mediante il procedimento di verificazione dello stato passivo; ma quando vi e una sentenza che neghi o accerti il credito, non puo negarsi l'appello in Sede ordinaria, perche l'unico rimedio consentito dall'ordinamento giuridico per rimuovere gli effetti della pronuncia giurisdizionale e dato dalla impugnazione prevista dalla legge, altrimenti quella pronuncia diventa irretrattabile. (nel caso di specie la Corte di merito, dando un'interpretazione restrittiva del secondo capoverso dell'art 95 della legge fallimentare, aveva ritenuto che tale norma dovesse trovare applicazione soltanto nell'ipotesi che la sentenza, non passata in giudicato, avesse accertato il credito e non anche nell'ipotesi in cui lo avesse negato. La SC nel riformare tale decisione, ha affermato il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)