diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2100 del 26/03/1983 (Rv. 426958 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - FALLIMENTO DEL DEBITORE DICHIARATO SUCCESSIVAMENTE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO CONCLUSOSI CON IL RIGETTO DELLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI UN DEBITO E DI CONDANNA ALL'ADEMPIMENTO - CONSEGUENZE - GIUDIZIO DI APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426958-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - FALLIMENTO DEL DEBITORE DICHIARATO SUCCESSIVAMENTE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO CONCLUSOSI CON IL RIGETTO DELLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI UN DEBITO E DI CONDANNA ALL'ADEMPIMENTO - CONSEGUENZE - GIUDIZIO DI APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ.*

L'art. 95, terzo comma, della legge fallimentare - per cui, se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito al passivo fallimentare - in deroga al principio della vis actractiva della procedura concorsuale, consente lo svolgimento del giudizio di accertamento di un credito in Sede ordinaria con esclusivo riferimento ai crediti già accertati giudizialmente prima della dichiarazione di fallimento, sicché non trova applicazione qualora dopo il giudizio di primo grado, promosso per l'accertamento di un debito e la condanna all'adempimento e conclusosi con pronunzia di rigetto, sopravvenga la dichiarazione di fallimento del debitore, nel qual caso il creditore, che intenda ottenere un titolo da far valere contro il fallimento, è tenuto a far verificare il credito, previa insinuazione, nelle forme previste dal capo quinto della legge citata, con conseguente improcedibilità del giudizio d'appello da lui proposto o riassunto (dopo l'interruzione determinata dall'intervenuto fallimento) nei confronti del curatore del fallimento. (V 3753/81, mass n 414393; (contra 3852/74, mass n 372390).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)