Sez. 3, Sentenza n. 22642 del 11/12/2012 (Rv. 624723 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizioni distributiva ed all'esecuzione - Differenze - Utilizzabilità già del rimedio ex art. 615 cod. proc. civ. - Limiti - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
La previsione del rimedio della opposizione distributiva, di cui all'art. 512 cod. proc. civ., non esclude che quando la contestazione sia fatta dal debitore esecutato ed investa il credito della parte procedente, o l'esistenza o l'ammontare di quello di un creditore munito di titolo, egli possa tutelarsi anche con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, di cui all'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., senza necessità di attendere la fase distributiva, sussistendo in ogni momento dell'esecuzione il suo interesse a contestare l'"an" od il "quantum" dei crediti (anche al fine di conseguire la sospensione parziale dell'esecuzione) e salva la diversa scelta del medesimo debitore, che ben potrebbe attendere la fase di distribuzione per formulare le proprie contestazioni, nei modi e per gli effetti dell'art. 512 cod. proc. civ., al fine della restituzione di quanto conseguito dalla vendita (ovvero versato a seguito della conversione) in più del dovuto. (Fattispecie anteriore alle modifiche di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella legge 14 maggio 2005, n. 80).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)