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Sez. 3, Sentenza n. 5961 del 23/04/2001 (Rv. 546242 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - IN GENERE | Azione ex art. 512 cod. proc. civ. - Ambito oggettivo e limiti di applicazione - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. - Proponibilità nella medesima fase di distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni pignorati - Limiti - Differenze tra i due istituti - Qualificazione delle controversie - Criteri.
Stato
decisa il 2001-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546242-01

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - IN GENERE

La diversità tra opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., proponibile anche nella fase della distribuzione del ricavato dalla espropriazione forzata, ed opposizione ex art. 512 cod. proc. civ. è data dal differente oggetto delle due impugnazioni, l'uno concernente il diritto a partecipare alla distribuzione (art. 512) e l'altro il diritto di procedere all'esecuzione forzata (art. 615). L'ambito oggettivo ed i limiti di applicazione dell'art. 512 cod. proc. civ. vanno ricercati nel fatto che non può formare oggetto di controversia ex art. 512 cod. proc. civ., in detta fase di distribuzione, né la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata. Quanto più non occorre stabilire, mediante l'opposizione di merito ex art. 615 cod. proc. civ., se l'intero processo esecutivo debba in modo irreversibile venire meno per effetto di preclusioni o decadenze ricollegabili alla pretesa d'invalidità (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo nei confronti del creditore procedente (o di quello intervenuto, quando anche questi, munito di titolo esecutivo, abbia compiuto atti propulsivi del processo esecutivo, inidonei a legittimarne l'ulteriore suo corso) e quando, perciò, la procedura sia validamente approdata alla fase della distribuzione e non sussista questione circa l'"an exequendum", ogni controversia che, in detta fase insorga tra creditori concorrente o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, al fine di regolarne il concorso ed allo scopo eventuale del debitore di ottenere il residuo della somma ricavata (art. 510, terzo comma, cod. proc. civ.), costituisce una controversia prevista dall'art. 512 cod. proc. civ., da risolversi con il rimedio indicato da detta norma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 512

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)