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Sez. L, Sentenza n. 7003 del 25/03/2011 (Rv. 616523 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Rimessione in termini - Art. 184 bis, abrogato e 153, secondo comma cod. proc. civ. - Presupposto comune - Causa non imputabile - Contenuto - Limiti.
Stato
decisa il 2011-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616523-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

La rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184 bis cod.proc. civ. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte perchè dettata da un fattore estraneo alla sua volontà del quale è necessario fornire la prova ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ. Ne consegue che non rientrano in tale categoria le scelte discrezionali della parte, quale quella di non eccepire la prescrizione di un diritto finchè sono in corso trattative con la controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)