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Sez. L, Sentenza n. 19836 del 28/09/2011 (Rv. 618943 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Rimessione in termini - Art. 184 - Bis, abrogato, e art. 153, secondo comma, novellato, cod. proc. civ. - Presupposto comune - Causa non imputabile - Contenuto - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618943-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

La rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis cod.proc. civ. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., come novellato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà. (Nella specie la S.C. ha negato la sussistenza del nesso causale tra la situazione di forza maggiore e le carenze del ricorso per cassazione, posto che la sopravvenuta possibilità di consultare i fascicoli d'ufficio e di parte, prima impedita dal terremoto accaduto nella città dell'Aquila, non aveva determinato variazioni nei motivi d'impugnazione, ma solo nella formulazione dei quesiti di diritto rispetto ai quali la concreta disponibilità di copia degli atti non poteva ritenersi avere avuto alcuna incidenza eziologica).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)