Sez. 1, Sentenza n. 2331 del 02/02/2006 (Rv. 589737 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA | Domanda di interessi chiesti per la prima volta in appello - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA
È inammissibile la domanda con cui la parte chieda per la prima volta in appello l'attribuzione di interessi non reclamati in primo grado. Infatti, la deroga al divieto di "novum" in appello, coerentemente con la "ratio" giustificativa della stessa - fondata su profili equitativi e di economia dei giudizi - , è ammissibile solo in quanto non si tratti di domanda totalmente nuova. Ne consegue che detta deroga è consentita solo con riferimento ad interessi che non avrebbero potuto essere precedentemente richiesti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)