Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1529 del 27/01/2015 (Rv. 633836 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA | Domanda di interessi proposta per la prima volta in appello - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA
È inammissibile la domanda con cui la parte chieda per la prima volta in appello l'attribuzione di interessi non reclamati in primo grado, perché introduttiva di un "novum" non consentito in sede di impugnazione, salvo che si tratti di interessi che non avrebbero potuto essere richiesti precedentemente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)