Sez. 1, Sentenza n. 844 del 07/03/1975 (Rv. 374225 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - DIRITTI E DOVERI - POSIZIONE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PASSIVI - POTERE D'IMPOSIZIONE DEL COMUNE - MANCANZA - RISCOSSIONE - DIRITTO DELL'APPALTATORE - INSUSSISTENZA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - DIRITTI E DOVERI - POSIZIONE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PASSIVI - POTERE D'IMPOSIZIONE DEL COMUNE - MANCANZA - RISCOSSIONE - DIRITTO DELL'APPALTATORE - INSUSSISTENZA.*
In ipotesi di appalto delle imposte di consumo, essendo l'appaltatore subentrato al comune - nei confronti dei terzi - in tutti i rapporti relativi alle imposte medesime, il difetto del potere d'imposizione del comune appaltante si riflette anche sull'appaltatore, nel senso che costui non e legittimato alla riscossione dell'imposta che risulti eventualmente non dovuta. Pertanto, la questione della carenza del potere impositivo del comune puo essere discussa e decisa nei rapporti tra il contribuente e l'ente appaltatore, qualora quest'ultimo pretenda il pagamento di un tributo per il quale si contesta il detto potere impositivo. (Conf 720/69, mass n 339003).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 48 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 78, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 90, Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 284
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)