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Sez. 3, Sentenza n. 4743 del 11/05/1998 (Rv. 515317 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Condizioni - Buona fede.
Stato
decisa il 1998-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515317-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

Il requisito della buona fede previsto dall'art. 1460 cod. civ. per la legittima proposizione della "exceptio inadimplenti non est adimplendum" non sussiste quando l'eccezione ha per oggetto un inadempimento non grave, nel raffronto tra prestazione ineseguita e prestazione rifiutata o sia determinata da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali essa è concessa dalla legge, avuto riguardo all'obbligo di correttezza delle parti (art. 1175 cod. civ.) e alla tutela dell'interesse essenziale perseguito con la conclusione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)