Sez. 2, Sentenza n. 387 del 16/01/1997 (Rv. 501789 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Valutazione comparativa del comportamento dei contraenti - Criteri - Limitazione alle sole obbligazioni "principali " - Esclusione - Considerazione, altresì, delle cosiddette "obbligazioni collaterali" - Necessità - Maggiore apprezzamento - Condizioni - Fattispecie in tema di appalto.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO
Il principio che sorregge l'eccezione "inadimpleti contractus", e che trova la sua consacrazione nella formulazione dell'art. 1460 cod. civ., trae fondamento dal nesso di interdipendenza che nei contratti a prestazioni corrispettive lega le opposte obbligazioni e prestazioni nell'ambito di un rapporto sinallagmatico il cui contenuto, indipendentemente da esplicite previsioni negoziali, è - secondo il principio interpretativo - integrativo correlato all'obbligo di correttezza delle parti (art. 1175 cod. civ.) - esteso alle cosiddette obbligazioni collaterali di protezione, di collaborazione, di informazione etc. Ne consegue che, in sede di valutazione comparativa delle condotte delle parti di un contratto di appalto, il giudice non può avere riguardo alle sole obbligazioni principali dedotte in contratto (e cioè, il pagamento del compenso, per il committente ed il compimento dell'opera, per l'appaltatore), ma anche a quelle cosiddette "collaterali" di collaborazione, privilegiandone l'apprezzamento quando il loro inadempimento da parte dell'obbligato abbia dato causa a quello del creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1175
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)